Danni da malasanità ed errori medici: quali tutele per i pazienti?
- Avv. Nicola Longobardi
- 30 nov 2019
- Tempo di lettura: 4 min

Negli ultimi anni sono frequenti i casi di malasanità che sfociano in un danno – talvolta anche molto grave – nei confronti dei pazienti che si rivolgono ad una struttura ospedaliera pubblica o privata oppure ad un singolo professionista dell’ambio sanitario.
In base agli ultimi dati statistici diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità riferiti al 2018, risulta che circa il 10% dei pazienti andrebbe incontro a fenomeni di responsabilità medica a seguito di trattamento sanitario.
Cosa si intende col termine “responsabilità medica”?
La “responsabilità medica” è la responsabilità professionale di chi esercita un'attività sanitaria per i danni causati al paziente e derivanti da errori, omissioni o violazioni degli obblighi inerenti all'attività stessa.
L’attività sanitaria può riferirsi ad una molteplicità di prestazioni e trattamenti (ospedalieri, diagnostici, preventivi, terapeutici, chirurgici, estetici, assistenziali, ecc.) ed a soggetti che possono avere diverse mansioni (medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici di riabilitazione, tecnici di radiologia ecc.)
Dunque, l’errore medico può essere causato da una condotta attività (ad esempio, un’errata esecuzione dell’intervento chirurgico) ma anche da un comportamento omissivo (ad esempio, la mancata diagnosi di una malattia riconoscibile oppure la mancata adozione delle cautele previste dalla scienza medica).
Quando può parlarsi realmente di errore medico?
A scanso di equivoci è necessario precisare che in presenza di un apparente danno a seguito di trattamento sanitario, non è detto che lo stesso sia necessariamente causato da un errore medico. Infatti, l’attività sanitaria per sua natura non può sempre garantire al 100% la guarigione di una malattia o la totale soluzione di un problema.
Quindi, per poter parlare di responsabilità medica è necessario che il danno sia stato causato al paziente a seguito di una condotta dell’operatore sanitario contraddistinta da colpa. Ciò significa che il medico non voleva causare il danno, ma questo si è ugualmente prodotto a causa di un suo comportamento caratterizzato dalla presenza di uno dei seguenti elementi:
Negligenza: ossia una condotta omissiva contraddistinta da superficialità, trascuratezza, disattenzione ed in base alla quale il medico “non fa ciò che era doveroso fare”. Esempio tipico è il medico che per superficialità non svolge gli opportuni accertamenti prima del trattamento, oppure il chirurgo che per distrazione non si accorge della mancata rimozione di corpi estranei prima della sutura.
Imprudenza: è quella condotta attiva contraddistinta da una ingiustificata fretta o una eccessiva avventatezza che si traduce in un “fare qualcosa che era doveroso non fare” in base alle regole fondamentali da seguire per tutelare il paziente. Un esempio di ciò può essere il medico che decide comunque di eseguire un intervento non urgente nonostante vi sia una carenza di personale in sala operatoria oppure un macchinario non funzionante.
Imperizia: è invece la condotta del medico che si caratterizza per una inosservanza delle linee guida e delle “buone pratiche” previste dalla scienza medica a causa di una inadeguata preparazione professionale dovuta a incapacità proprie, insufficienti conoscenze tecniche o inesperienza.
Quali sono tutele per il paziente che è stato vittima di errore medico?
Nel caso in cui ci siano tutti i presupposti sopra indicati, il paziente ha diritto a ricevere un integrale risarcimento del danno subito. Questo è composto da:
Danno patrimoniale: consiste nella perdita monetaria conseguente all'errore medico. In essa vanno ricomprese sia tutte le spese sostenute per rimediare all'errore (danno emergente: es. le ulteriori spese per le cure) sia tutti i mancati guadagni prodotti dall'evento (lucro cessante: es. la retribuzione persa per non aver potuto lavorare per diversi mesi)
Danno non patrimoniale: è una categoria ampia che ricomprende tutti quegli altri danni che non si siano tradotti in una perdita economica. Tra questi rientra il danno alla salute (danno biologico), il danno per la sofferenza subita (danno morale) e il danno che ha comportato un peggioramento delle condizioni di vita dell’individuo (danno esistenziale).
Quando il medico o l’equipe sanitaria che ha causato il danno opera all'interno di una azienda ospedaliera, la domanda di risarcimento potrà essere proposta sia verso i primi che nei confronti della stessa struttura.
Inoltre, la Legge impone a tutti i medici ed alle strutture ospedaliere di sottoscrivere una copertura assicurativa per gli eventuali danni causati ai pazienti.
Dunque, il paziente potrà avanzare la propria richiesta risarcitoria verso tutti i seguenti soggetti:
Operatore sanitario che ha eseguito la prestazione
Assicurazione dell’operatore sanitario
Azienda ospedaliera in cui opera il medico
Assicurazione dell’azienda ospedaliera
Errore medico che sfocia nella morte di un paziente: risarcimento del danno tanatologico e del danno da perdita parentale.
Nel caso in cui la negligenza medica sia talmente grave da sfociare nella morte del paziente, si possono verificare due ulteriori voci di danno.
Danno da morte (c.d. danno tanatologico): Si tratta di un danno non patrimoniale conseguente alla perdita della vita ed alla sofferenza subita dal paziente prima della morte. Tuttavia, poiché il soggetto che ha subito il danno è deceduto, questo diritto al risarcimento viene trasmesso agli eredi. Normalmente tale danno viene riconosciuto solo quando la morte non è stata immediata, ossia è necessario che la vittima abbia subito e avvertito la sofferenza prima di morire.
Danno da perdita parentale: questa è invece una voce di danno autonoma riconosciuta direttamente ai parenti ed ai prossimi congiunti che avevano con la vittima uno stretto legame affettivo (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, zii, nipoti ecc.)
Vediamo un esempio applicando le tabelle elaborate dai Giudici per la determinazione di tale danno.
A causa di un errore medico, due genitori di 30 anni subiscono la morte del loro figlio di 1 anno. In tal caso ciascuno di loro avrà diritto ad un risarcimento di euro 353.041,20 (per un totale di euro 706.082,40) dovuto per la perdita parentale.
Vista la complessità della materia e l’importanza di veder tutelati integralmente i propri diritti si consiglia sempre l’assistenza di un professionista esperto nel settore.
Grazie all'esperienza maturata nel campo della responsabilità medica lo Studio Legale dell’Avvocato Nicola Longobardi presta consulenza ed assistenza legale alle vittime di casi di malasanità ed ai loro parenti e prossimi congiunti.
Comentários